Camera dei deputati

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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti
  • Art. 149
    1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.
    2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
    3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'art. 117. (*)

    (*) Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA